Esecuzione delle pene in Svizzera
L'esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera è prevalentemente attribuita ai Cantoni, le cui competenze rimangono entro i limiti di quanto prescritto nella legislazione quadro federale. Agli articoli 74-92, il Codice penale svizzero (CP) prevede chiare linee guida per quanto concerne l'esecuzione di pene detentive e misure di privazione della libertà. Tali linee guida devono essere obbligatoriamente osservate anche dai Cantoni. Tuttavia, una parte consistente dell'articolazione dell'esecuzione delle pene è demandata ai Cantoni, per cui a volte si riscontrano notevoli differenze a livello cantonale. A ciò si è posto rimedio sul piano legislativo mediante la stesura di tre concordati, il cui scopo è quello di armonizzare le direttive riguardanti l'esecuzione delle pene in Svizzera. In questo modo è stato ottimizzato il coordinamento tra i singoli Cantoni, anche se continuano a sussistere delle differenze a livello regionale.
