Revisione totale dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

L’ODV disciplina il rilascio di documenti di viaggio per stranieri a persone che hanno qualità di rifugiato, sono apolidi o non possiedono documenti. Definisce altresì a quali condizioni richiedenti l’asilo e persone ammesse provvisoriamente possono essere autorizzati a viaggiare all’estero e a fare ritorno in Svizzera. Infine, determina il tipo di documento di viaggio rilasciato ai gruppi di persone summenzionati, disciplinandone il rilascio, la procedura in caso di perdita o revoca e i relativi emolumenti.

Tra le principali modifiche proposte nell’ambito della presente revisione figura la limitazione della libertà di viaggiare delle persone ammesse provvisoriamente tramite l’introduzione di prescrizioni chiare per quel che concerne i motivi del viaggio. Questa modifica si basa segnatamente sul postulato Haller Vannini (Persone ammesse provvisoriamente: viaggi nel Paese d’origine; 11.3047) accettato dal Consiglio nazionale il 17 giugno 2011 e la mozione Flückiger-Bäni (Niente viaggi di vacanza per i rifugiati con permesso F; 11.3383), approvata dalle Camere il 28 settembre 2011 (CN) e il 5 marzo 2012 (CS). Questi interventi parlamentari criticano la libertà di viaggio introdotta nel marzo 2010 nei confronti delle persone ammesse provvisoriamente. In particolare, il fatto che delle persone che hanno chiesto protezione alla Svizzera si rechino nel loro Paese d’origine ha suscitato qualche interrogativo inerente al loro status. Secondo la nuova disciplina, i viaggi a destinazione del Paese d’origine o di provenienza sono possibili solo in casi rari e debitamente giustificati, com’era il caso prima del marzo 2010.

Un’altra novità introdotta dall’ODV riveduta è il rilascio di un passaporto biometrico per stranieri ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di un documento di viaggio nazionale che l’Ufficio federale della migrazione autorizza a fare ritorno in Svizzera.

Il progetto iniziale è stato adeguato in seguito all’indagine conoscitiva svolta dall’11 gennaio al 12 marzo 2012 e alle critiche formulate. Le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera da tre anni e bene integrate hanno la possibilità di viaggiare per motivi che non siano motivi umanitaro o urgenti. Questa possibilità è limitata a un viaggio della durata massima di 30 giorni all’anno. Sono esclusi i viaggi a destinazione del Paese d’origine o di provenienza. L’UFM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se la persona interessata dipende dall’aiuto sociale.

Il 14 novembre 2012, il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza, fissandone l’entrata in vigore al 1° dicembre 2012.
 

Ultima modifica 01.12.2012

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