A buon punto la trasposizione di Schengen/Dublino - Scambio di vedute del Consiglio federale – Recepimento dell’ulteriore sviluppo dell’aquis di Schengen

Berna, 20.02.2008 - La Svizzera intende avviare la collaborazione operativa nel quadro degli accordi di associazione a Schengen/Dublino entro la fine dell’anno. Mercoledì il Consiglio federale si è espresso in tal senso nel corso di uno scambio di vedute e ha pure adottato le decisioni necessarie per recepire – in alcuni casi previa approvazione da parte del Parlamento – gli atti normativi e i provvedimenti dell’UE/CE emanate in materia dopo la firma dell’accordo di associazione a Schengen

Dopo la ratifica degli accordi di associazione a Schengen/Dublino da parte dell'UE/CE il 1° febbraio 2008 e la loro entrata in vigore il 1° marzo 2008, in Svizzera sarà possibile avviare la procedura di valutazione nel mese di marzo. Entro l'autunno i gruppi di lavoro - di cui fanno parte esperti degli altri Stati Schengen o della Commissione europea nonché del Consiglio dell'UE  - esamineranno se la Svizzera ha trasposto le disposizioni di Schengen negli ambiti della protezione dei dati, degli aeroporti, della cooperazione di polizia, dei visti e del Sistema d'informazione di Schengen (SIS). Successivamente il Consiglio dell'UE deciderà sulla base dei rapporti stilati dagli esperti quando porre in vigore la cooperazione operativa.

L'inizio vero e proprio della cooperazione operativa e dunque del collegamento al SIS o dell'introduzione del visto di Schengen dipende dallo svolgimento e dall'esito della valutazione. Per il Consiglio federale l'avvio tempestivo della cooperazione riveste grande importanza. Intende quindi impegnarsi affinché l'entrata in vigore possa avvenire già nel corso dell'anno. La tabella di marcia andrà concordata nel dettaglio con gli organi competenti dell'UE.

Il Consiglio federale si è pure occupato dell'integrazione della Svizzera nel SIS. Ha preso atto che l'UE prevede una migrazione scaglionata sulla versione definitiva SIS II tra luglio e settembre del 2009. Il Consiglio federale intende intraprendere i passi necessari affinché tutto sia pronto per il passaggio dalla versione transitoria SISone4all a SIS II.

52 nuovi atti normativi o provvedimenti

Dal 26 ottobre 2004, data della firma degli accordi di associazione, l'Unione europea ha notificato alla Svizzera complessivamente 52 nuovi atti normativi o provvedimenti che costituiscono un ulteriore sviluppo dell'aquis di Schengen. A tutt'oggi non esiste alcun ulteriore sviluppo dell'aquis di Dublino. A dipendenza del contenuto dell'atto giuridico o del provvedimento notificato il Consiglio federale ne prende atto o la adotta nel quadro di uno scambio di note. Tale scambio di note rappresenta, per la Svizzera un trattato di diritto internazionale pubblico la cui approvazione compete, conformemente alla Costituzione, al Consiglio federale o al Parlamento. Nel secondo caso lo scambio di note presuppone l'approvazione parlamentare, che all'occorrenza sottostà a sua volta al referendum facoltativo. 

Mercoledì il Consiglio federale ha preso atto di 24 atti normativi e provvedimenti che non determinano alcun obbligo giuridico per la Svizzera. Ha inoltre approvato in competenza esclusiva o sotto riserva dell'approvazione del Parlamento il recepimento di 13 atti normativi e 14 ulteriori sviluppi, decidendo di procedere al pertinente scambio di note. La Svizzera ha due anni di tempo per recepire e trasporre nel diritto nazionale gli ulteriori sviluppi precedentemente menzionati ed eventualmente attuare il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

I 14 atti normativi la cui approvazione spetta al Parlamento vertono sugli ambiti tematici seguenti:

  • i passaporti biometrici;
  • il Codice frontiere Schengen (regolamento sottoposto a rielaborazione concernente lo svolgimento dei controlli delle persone alle frontiere);
  • l'Agenzia europea per le frontiere esterne (FRONTEX) e le squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT);
  • il Sistema d'informazione Schengen (regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione SIS II);
  • decisione quadro relativa allo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'UE incaricate dell'applicazione della legge ("Iniziativa svedese");
  • il Fondo per le frontiere esterne (fondo di solidarietà che permetterà di sostenere finanziariamente gli Stati membri più sollecitati per i controlli alle frontiere esterne dello spazio di Schengen date le dimensioni o l'importanza geopolitica delle loro frontiere terrestri e/o marittime e che quindi devono assumersi oneri rilevanti).

Mandato negoziale riguardante il Fondo per le frontiere esterne

Il Consiglio federale ha approvato il mandato per negoziare il necessario accordo complementare sulla partecipazione futura della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne. Il negoziato verterà tra l'altro sull'ammontare effettivo della partecipazione finanziaria della Svizzera. Tale partecipazione dovrebbe ammontare a circa 10-13 milioni di franchi all'anno. Dal canto suo la Svizzera potrà proporre progetti per la lotta contro l'immigrazione illegale alle frontiere esterne.

Estensione dell'ambito di applicazione territoriale

Il Consiglio federale ha inoltre approvato i protocolli di associazione del Principato del Liechtenstein a Schengen/Dublino nonché il protocollo trilaterale di associazione della Danimarca all'accordo di Dublino. Tali accordi connessi estendono al Liechtenstein e alla Danimarca l'ambito di applicazione territoriale della cooperazione. Il Consiglio federale ha inoltre approvato la modifica del regolamento interno del comitato congiunto di Schengen resasi necessaria in seguito all'adesione del Liechtenstein all'accordo di associazione a Schengen.

Deroga volta a salvaguardare il segreto bancario svizzero

Infine il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° marzo 2008 le modifiche previste della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni nonché della legge federale sull'imposta federale diretta necessarie per la trasposizione degli accordi di associazione a Schengen e Dublino. Le nuove disposizioni procedurali concernenti il diritto fiscale prevedono che le decisioni delle autorità fiscali in materia di imposta federale diretta possano essere impugnate soltanto davanti alle autorità amministrative e alle autorità giudiziarie amministrative ed escludono espressamente la giurisdizione penale. Tale disciplinamento è parte della regolamentazione dell'Accordo di associazione a Schengen volta a salvaguardare il segreto bancario. Esso permette alla Svizzera, in applicazione di quanto previsto dall'aquis di Schengen, di non dover prestare assistenza giudiziaria in caso di sottrazione d'imposta diretta.

Schengen/Dublino in internet:

  • Ufficio federale di giustizia
  • Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE

È inoltre possibile consultare un elenco completo degli ulteriori sviluppi di Schengen.


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Ultima modifica 30.01.2024

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