Disposizioni esecutive per l’internamento a vita; Il Consiglio federale fissa al 1° agosto 2008 l’entrata in vigore delle modifiche del Codice penale svizzero

Berna, 18.06.2008 - Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 1° agosto 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni esecutive per l’internamento a vita. Le nuove disposizioni del Codice penale mettono in atto le richieste dell’iniziativa sull’internamento a vita tese a proteggere meglio la società dai criminali estremamente pericolosi garantendo nel contempo il rispetto dei principi della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU).

Con l'approvazione dell'iniziativa popolare "Internamento a vita per i criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia", l'8 febbraio 2004 è entrato in vigore il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. L'articolo può, all'occorrenza, essere applicato direttamente. Tuttavia, visto che il testo lascia ampio spazio all'interpretazione, il Consiglio federale ha formulato disposizioni esecutive approvate dal Parlamento il 21 dicembre 2007.

Le modifiche della Parte generale del Codice penale stabiliscono a quali condizioni il giudice può ordinare l'internamento a vita e specificano, sulla base di un esaustivo elenco di reati, chi debba essere considerato un criminale sessuomane o violento estremamente pericoloso e refrattario alla terapia. Le disposizioni legali disciplinano inoltre la procedura per appurare, nel caso specifico, se è possibile porre fine  l'internamento a vita.

Il Consiglio federale istituirà una commissione peritale

La procedura prevista esclude un esame automatico, proprio come chiesto dall'iniziativa popolare, senza tuttavia violare i principi dettati dalla CEDU: ad istanza dell'interessato o procedendo d'ufficio, l'autorità cantonale d'esecuzione delle pene incarica una commissione peritale federale di verificare la legittimità dell'internamento a vita. Tale commissione peritale federale, che dovrà essere istituita dal Consiglio federale, esamina se esistono nuove conoscenze scientifiche sull'idoneità alla terapia di chi è internato a vita. L'autorità cantonale d'esecuzione delle pene decide in base al rapporto della commissione peritale se proporre un trattamento. Se da tale trattamento risulta che è possibile ridurre nettamente la pericolosità dell'autore, il giudice commuta l'internamento a vita in un trattamento stazionario. Tuttavia, il giudice può disporre la liberazione condizionale anche senza previo trattamento, a condizione che l'autore non costituisca più un pericolo per la collettività perché affetto da senilità, grave malattia o per altri motivi.

L'ordinanza seguirà

In una fase successiva il Consiglio federale emanerà un'ordinanza con le disposizioni sulla scelta dei membri della commissione e la loro retribuzione, nonché l'organizzazione interna e le modalità operative di quest'ultima. Le modifiche legislative possono entrare in vigore anche in assenza di un'ordinanza poiché la commissione peritale federale dovrà intervenire soltanto nel caso di un autore internato a vita in seguito a una sentenza cresciuta in giudicato che, dopo aver scontato la pena e trascorso un certo tempo in internamento, andrà sottoposto a un esame per verificare se nel frattempo è diventato idoneo alla terapia. Sinora nessun autore è stato condannato all'internamento a vita in virtù dell'articolo costituzionale entrato in vigore l'8 febbraio 2004 e direttamente applicabile, cosicché nel prossimo futuro la commissione peritale non sarà chiamata a verificare la legittimità di un internamento.


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Ultima modifica 30.01.2024

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