Lo Stato riconosce le coppie omosessuali - Il Consiglio federale licenzia il messaggio sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali

Berna, 29.11.2002 - In futuro, le coppie omosessuali potranno far registrare la loro unione presso l'ufficio di stato civile e quindi proteggere giuridicamene la loro relazione. Lo prevedono il messaggio e l'avamprogetto di legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali licenziati venerdì dal Consiglio federale. Il riconoscimento da parte dello Stato delle coppie omosessuali si propone di contribuire a porre fine alle discriminazioni e a mitigare i pregiudizi.

Una volta registrate presso l'ufficio di stato civile, tali unioni comportano per entrambi i partner diritti e doveri reciproci. Entrambi si prestano assistenza reciproca e hanno riguardo l'uno dell'altro. Dispongono di un'abitazione comune e insieme, ma ognuno secondo le proprie forze, provvedono al loro mantenimento. Entrambi i partner devono informarsi reciprocamente su reddito, patrimonio e debiti e, in caso di conflitti in relazione a determinate questioni, devono potersi rivolgere a un giudice.

Il cognome e la cittadinanza non cambiano

La registrazione dell'unione non ha alcuna ripercussione sul cognome legale. Per dare risalto alla sua unione, una coppia può utilizzare nella quotidianità un cognome d'affinità, ossia un cognome nel quale il partner può aggiungere al proprio cognome quello dell'altro. In tal caso, non si tratta tuttavia di un cognome ufficiale, iscritto nel registro di stato civile. Fintanto che una persone rimane identificabile, possono tra l'altro essere firmati anche contratti con il cognome d'affinità, che può figurare nel passaporto come un "nome d'arte".

Con la registrazione dell'unione, il partner mantiene la sua cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale. Tuttavia, il partner registrato di un cittadino svizzero ha diritto a un permesso di dimora rilasciato dalla polizia degli stranieri. L'ufficio di stato civile può negare la registrazione (fittizia), se le due persone palesemente non formano una comunità di vita, bensì intendono soltanto eludere le prescrizioni di diritto in materia di stranieri. Un analogo disciplinamento contro gli abusi nel Codice civile volto a combattere i matrimoni di comodo è previsto nell'allegato alla nuova legge sugli stranieri. La naturalizzazione agevolata del partner straniero da parte della Confederazione non è possibile senza una revisione della Costituzione e sarà pertanto trattata in un secondo tempo. La naturalizzazione ordinaria è pur sempre agevolata in quanto il periodo di soggiorno necessario è stato ridotto a cinque anni.

Per quanto attiene al diritto patrimoniale, la coppia è sottoposta a un disciplinamento che corrisponde alla separazione dei beni propria del diritto matrimoniale. In vista di un eventuale scioglimento dell'unione registrata, la coppia può convenire uno speciale disciplinamento patrimoniale. Segnatamente la coppia può prevedere che il patrimonio sia diviso secondo le disposizioni matrimoniali sul regime dei beni della partecipazione agli acquisti. In ambiti come il diritto successorio, il diritto in materia di assicurazioni sociali o la previdenza professionale le coppie omosessuali sono equiparate ai coniugi.

Scioglimento dell'unione

I due partner possono presentare al giudice una richiesta comune di scioglimento. Ciascun partner può inoltre esigere lo scioglimento, se la coppia vive separata da almeno un anno. Come per il divorzio, gli averi della previdenza professionale accumulati durante la vita in comune devono essere suddivisi.

Il ricorso a metodi della medicina riproduttiva e l'adozione sono esclusi

La questione se le coppie omosessuali debbano poter ricorrere a metodi della medicina riproduttiva, in particolare all'inseminazione con sperma donato da terzi, fu già discussa dal Parlamento in occasione del dibattito relativo alla legge sulla medicina della procreazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001; allora, conformemente all'articolo 119 capoverso 2 della Costituzione federale, la risposta fu negativa. Per il medesimo motivo, l'avamprogetto della legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali esclude anche l'adozione.

L'adozione è un istituto dell'assistenza al bambino. Non esiste un diritto ad adottare un bambino. Pertanto unicamente il bene del bambino determina le condizioni alla quali persone possono adottare. Se la legge ammettesse l'adozione nel caso di una coppia omosessuale, il bambino, contrariamente al rapporto di filiazione naturale, invece di una madre e di un padre, si ritroverebbe ad avere due madri o due padri. Questo lo metterebbe in una situazione sociale eccezionale. Per di più va ricordato che in Svizzera non vi sono bambini da adottare e che in caso di adozione di bambini provenienti dal terzo mondo è prima di tutto il Paese d'origine a decidere sull'affidamento.

Parimenti, l'avamprogetto di legge non prevede la possibilità dell'adozione di un figliastro. Essenzialmente il figliastro non ha un bisogno acuto di essere adottato come nel caso di un bambino straniero, poiché vive in una situazione stabile e gode di una posizione migliore dal profilo del diritto di famiglia. Se una persona ha figli da una precedente relazione, il suo partner ha il diritto e l'obbligo di assisterla nell'esercizio dell'autorità parentale e, se necessario, di rappresentarla.

Nell'allegato alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali sono modificati 30 atti normativi. In particolare, nella legge sul diritto internazionale privato è inserito un nuovo capitolo sull'unione registrata.


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Ultima modifica 30.01.2024

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