Avvio della consultazione per l'attuazione dello sviluppo di Schengen nel settore della protezione dei dati

Berna, 13.05.2009 - Lo scambio e l'elaborazione di dati personali nell'ambito della collaborazione giudiziaria e di polizia di Schengen devono essere disciplinati da disposizioni chiare, che garantiscano in particolare la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate. Mercoledì il Consiglio federale ha posto in consultazione fino al 14 agosto 2009 alcune proposte a tal fine, in attuazione della decisione quadro dell'UE sulla protezione dei dati trattati nell'ambito della collaborazione giudiziaria e di polizia. Tali proposte prevedono anche un rafforzamento dell'indipendenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Il Consiglio federale propone una modifica della legge sulla protezione dei dati, che introduca in particolare il duplice obbligo per gli organi federali di informare le persone interessate di qualsiasi reperimento di dati che le riguardi e di conservare i dati personali se la loro distruzione pregiudicherebbe gli interessi della persona coinvolta. Il progetto fissa inoltre nel Codice penale e nel disegno di legge sullo scambio di informazioni Schengen le condizioni che devono essere soddisfatte per poter trasmettere a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a persone private i dati ricevuti da uno Stato Schengen.

La modifica della legge sulla protezione dei dati mira anche ad attuare i requisiti della decisione quadro dell'UE e le raccomandazioni sull'indipendenza dell'Incaricato della protezione dei dati formulate dagli esperti Schengen in occasione della valutazione della Svizzera. Per rafforzare la legittimità dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, la sua nomina da parte del Consiglio federale dovrà d'ora in poi essere sottoposta all'approvazione del Parlamento. La revisione della legge prevede, inoltre, che il mandato dell'Incaricato duri quattro anni, al termine dei quali può essere tacitamente prorogato per ulteriori quattro anni. Solo a fronte di motivi oggettivi sufficienti il Consiglio federale può decidere di non rinnovare il mandato e una destituzione prima della sua scadenza è possibile solo se l'Incaricato ha violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri d'ufficio oppure ha durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione. Queste condizioni restrittive, insieme alla possibilità di impugnare le suddette decisioni davanti al Tribunale amministrativo federale, costituiscono una garanzia dell'indipendenza dell'Incaricato.


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Ultima modifica 30.01.2024

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