Relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale

Berna, 09.03.2010 - Il disciplinamento attuale della relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale ha dato in generale buoni risultati. Il Consiglio federale intende tuttavia esaminare in modo approfondito come si possano evitare contraddizioni tra il diritto di iniziativa e gli obblighi internazionali della Svizzera. È quanto propone nel rapporto sulla relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale, approvato venerdì.

Le iniziative popolari possono essere dichiarate nulle soltanto se violano le disposizioni cogenti del diritto internazionale, quali ad esempio il divieto di genocidio, di tortura o di schiavitù. Se sono approvate iniziative popolari che violano altre disposizioni del diritto internazionale, di regola il Parlamento riesce ad applicarle in conformità con il diritto internazionale, rispettando nella misura del possibile la volontà degli autori dell'iniziativa.

Evitare contraddizioni

Finora tale sistema non ha creato gravi problemi, poiché lascia al Parlamento un margine di manovra sufficiente per trovare una soluzione soddisfacente. Il Consiglio federale non intende pertanto modificare in modo sostanziale le disposizioni attualmente in vigore. Vi sono tuttavia certi problemi nel caso di iniziative popolari contrarie al diritto internazionale. Occorre quindi chiedersi se la validità delle iniziative popolari non debba essere soggetta a condizioni più severe. Un criterio quale "l'importanza particolare di un trattato internazionale" sarebbe tuttavia troppo poco preciso. Difficoltà analoghe sorgerebbero nel caso dell'estensione dei motivi di nullità a garanzie procedurali del diritto internazionale o in caso di elenco di disposizioni importanti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ciononostante tali soluzioni non dovrebbero essere accantonate prima che ne siano state analizzate a fondo le ripercussioni. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Cancelleria federale (CaF) di presentare in un rapporto diverse possibilità di evitare i conflitti tra il diritto di iniziativa e gli obblighi internazionali della Svizzera.

Nell'interesse della Svizzera, il diritto deve prevalere sul potere

La questione controversa del rapporto tra iniziative popolari e diritto internazionale non deve indurre a sottovalutare il valore positivo del diritto internazionale. Nel suo rapporto il Consiglio federale sottolinea che la Svizzera ha un grande interesse a un diritto internazionale che funzioni e in cui il diritto prevalga sul potere. Per tale motivo le autorità federali assegnano un alto valore al diritto internazionale. In seguito alla globalizzazione l'importanza del diritto internazionale è ancora cresciuta, poiché determinati problemi possono essere affrontati in modo adeguato soltanto su scala internazionale.

La Svizzera fa parte degli Stati con una tradizione monista. Se è sufficientemente concreto, il diritto internazionale è valido e applicato direttamente a livello nazionale. Di regola il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale, a condizione che non siano intaccati principi fondamentali della Costituzione o i contenuti essenziali dei diritti fondamentali. Se il legislatore deroga consapevolmente al diritto internazionale, il Tribunale federale deve attenersi a tale decisione (cosiddetta prassi Schubert). Un'eccezione è costituita dalle norme internazionali sui diritti fondamentali, inserite in particolare nella CEDU. In generale i conflitti vanno evitati per mezzo di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto internazionale.

Nessun passaggio al dualismo

L'abbandono di questa prassi consolidata non porterebbe alcun vantaggio concreto. Un passaggio al sistema dualistico, secondo cui, per essere valido a livello nazionale, il diritto internazionale deve essere trasformato in diritto nazionale, non esenterebbe la Svizzera dal dovere di assolvere i suoi impegni internazionali.


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Ultima modifica 30.01.2024

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