Nuove regole in materia di trasparenza: applicabili per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale nel 2023

Berna, 24.08.2022 - Il 24 agosto 2022 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica, ponendola in vigore insieme alla legge modificata sui diritti politici, con effetto dal 23 ottobre 2022. Le nuove regole in materia di trasparenza si applicheranno per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale nel 2023.

Il 18 giugno 2021 il Parlamento ha approvato un controprogetto indiretto all'iniziativa sulla trasparenza, in seguito ritirata. Il controprogetto indiretto prevede nuovi obblighi di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e delle campagne in vista di elezioni e di votazioni, disciplinati nella legge federale sui diritti politici (LDP).

Trasparenza applicata al finanziamento dei partiti e ai preventivi per le campagne

Le nuove disposizioni disciplinano il finanziamento dei partiti da un lato, e quello delle campagne in vista di elezioni e di votazioni dall'altro. I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono rendere pubbliche ogni anno le loro entrate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi per donatore e anno, nonché i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico. Vanno resi pubblici anche gli autori delle liberalità.

Chi conduce una campagna in vista di una votazione o di un'elezione in Consiglio nazionale deve renderne pubblico il finanziamento, se le spese preventivate superano i 50 000 franchi. A votazione o elezione avvenuta deve rendere pubblico il conto finale. Quanto alle elezioni del Consiglio degli Stati, le norme in materia di trasparenza si applicano soltanto ai candidati eletti; va pertanto reso pubblico unicamente il conto finale.

Il conto finale deve elencare tutte le entrate, comprese tutte le liberalità superiori a 15 000 franchi per donatore e campagna, ricevute nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione e destinate a finanziare la campagna.

È vietato accettare liberalità anonime o provenienti dall'estero, ma sono previste deroghe per gli Svizzeri all'estero e le elezioni del Consiglio degli Stati.

I partiti e gli addetti alle campagne che contravvengono alle disposizioni rischiano una multa fino a 40 000 franchi.

Nuovi compiti per il Controllo federale delle finanze

Le nuove disposizioni di legge sono concretate nell'ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo), approvata dal Consiglio federale dopo che aveva preso atto dell'esito della consultazione.

L'ordinanza definisce i vari concetti e specifica le modalità dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento in base alle disposizioni legali volute dal legislatore, oltre ad attribuire al Controllo federale delle finanze (CDF) il compito di ricevere, controllare e pubblicare i dati soggetti all'obbligo. Il Parlamento ha stanziato, con effetto a partire dal 2022, le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento del nuovo incarico da parte del CDF, che sta implementando un sistema di comunicazione elettronico.

Nei dibattimenti parlamentari in merito alla modifica della legge sui diritti politici, il CDF non era ancora previsto come organo di controllo, ragion per cui il DFGP sottoporrà al Consiglio federale, entro la fine del 2024, un progetto di revisione della legge sui diritti politici che sancisca nella legge tale attribuzione.

Il CDF verifica i dati e segnala le incongruenze alle autorità inquirenti

Le nuove regole sulla trasparenza decise dal Parlamento responsabilizzano volutamente gli attori politici, che per volontà del legislatore rispondono della completezza e della correttezza dei dati e dei documenti pubblicati. Il CDF dal canto suo controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito. Può inoltre accertare la correttezza dei dati effettuando controlli a campione e chiedere agli attori coinvolti di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie, sporgendo denuncia se sospetta una violazione degli obblighi. Le eventuali indagini penali competono alle autorità inquirenti cantonali.

Obblighi applicabili già per le elezioni del Consiglio nazionale del 2023

Il Consiglio federale pone in vigore la legge riveduta e la rispettiva ordinanza con effetto al 23 ottobre 2022. I nuovi obblighi di trasparenza si applicheranno quindi per la prima volta nel 2023 sia per i partiti sia per le elezioni del Consiglio nazionale. Le spese preventivate per la campagna e le liberalità superiori a 15 000 franchi ricevuti nei 12 mesi precedenti l'elezione vanno comunicate al CDF al più tardi 45 giorni prima dell'appuntamento elettorale. Il finanziamento delle campagne di votazione andrà invece reso pubblico per la prima volta in vista della votazione del 3 marzo 2024. I servizi federali competenti provvederanno a informare gli attori politici degli obblighi di trasparenza da rispettare.

A metà 2024 il DFGP sottoporrà al Consiglio federale il primo rapporto sull'applicazione delle nuove regole di trasparenza nel finanziamento politico.


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Ultima modifica 30.01.2024

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