Intervento della signora Micheline Spoerri, consigliera di Stato, direttrice del Dipartimento di giustizia, polizia e sicurezza

Vale il testo parlato

Sintesi

Il cosiddetto sadico di Romont, evocato regolarmente dai promotori dell'iniziativa, è stato oggetto di una reclusione a vita e non ricade sotto la disposizione proposta dall'iniziativa. Gli omicidi commessi dal sadico di Romont e altri casi analoghi hanno tuttavia indotto i Cantoni a inasprire la loro prassi in materia di liberazione condizionale e di permessi di libera uscita. Contrariamente a certe idee preconcette profondamente radicate nella popolazione, una persona condannata alla reclusione a vita non viene automaticamente liberata dopo quindici anni. Una tale persona può benissimo rimanere incarcerata finché non muore. la liberazione entra in linea di conto soltanto se vi è una prognosi favorevole.

Il nuovo Codice penale protegge la società meglio di quanto non faccia l'iniziativa, perché permette di internare tutti i criminali pericolosi, mentre l'iniziativa esclude determinati gruppi di criminali. Per quanto concerne la liberazione anticipata, l'iniziativa è contraddittoria: essa permette di liberare criminali pericolosi se nuove conoscenze scientifiche promettono una guarigione - senza un periodo di prova e senza sorveglianza. In tal modo, paradossalmente, l'iniziativa lascia molte più "seconde opportunità" ai criminali pericolosi.

Intervento

Signore e signori,

come donna intendo innanzitutto esprimere il mio profondo sgomento di fronte agli atti che hanno indotto i promotori dell'iniziativa ad avviare questa campagna. Comprendo perfettamente che i promotori, essendo stati direttamente coinvolti da siffatti eventi, hanno deciso di impegnarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per impedire per sempre che tali drammi possano ripetersi.

Come membro di un Governo, mi preme sottolineare, come lo ha fatto prima di me il consigliere di Stato Mermoud in occasione di una precedente conferenza stampa, che condivido pienamente gli obiettivi che si sono prefissati i promotori dell'iniziativa poiché anch'io intendo proteggere la collettività dai criminali pericolosi. È per questo motivo che nell'agosto del 2003 ho fatto adottare questa priorità dal Consiglio di Stato del Cantone Ginevra nell'ambito della nostra pianificazione in materia penitenziaria.

Sono tuttavia persuasa che gli obiettivi degli iniziativisti possono venir raggiunti in modo più adeguato mediante altri mezzi, segnatamente grazie alle innovazioni introdotte dalla revisione della Parte generale del Codice penale.

Prima di approfondire alcuni dei principali punti della revisione, desidero rettificare alcuni argomenti apparentemente mal compresi dai promotori dell'iniziativa. In effetti, durante la loro campagna di raccolta delle firme, e ancora attualmente, essi evocano regolarmente, a sostegno della loro iniziativa, il caso del cosiddetto sadico di Romont. Approfitto della presente occasione per precisare che non si tratta di un caso d'internamento; il sadico di Romont è stato oggetto di una reclusione a vita e non ricade sotto la disposizione che auspicano introdurre i promotori dell'iniziativa. D'altronde si tratta proprio uno di quei casi che un decennio fa ha indotto i Cantoni a inasprire la loro prassi in materia di liberazione condizionale e di permessi di libera uscita. Contrariamente a certe idee preconcette, apparentemente profondamente radicate nella popolazione, una persona condannata alla reclusione a vita non viene automaticamente liberata dopo quindici anni; come lo hanno dimostrato recentemente le autorità vallesane nel caso del sadico di Romont, la liberazione entra in linea di conto soltanto se vi è una prognosi favorevole. In questo caso dunque una persona può benissimo rimanere incarcerata a vita.

Se mi oppongo all'iniziativa è perché anch'io sono pienamente convinta dell'efficacia delle novità introdotte dalla revisione della Parte generale del Codice penale e segnatamente della concretizzazione della volontà di meglio proteggere la collettività dai criminali pericolosi mediante l'introduzione di un nuovo internamento che si potrebbe definire "di sicurezza". Questo internamento viene direttamente eseguito dopo la pena privativa della libertà e dura fintanto che la persona in questione è considerata pericolosa.

La revisione della Parte generale del Codice penale permetterà d'internare tutte le persone che hanno commesso un reato grave e che presentano un rischio di recidiva, e dunque non soltanto i criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi, affetti da turbe psichiche e refrattari alla terapia. In effetti, per quale motivo si dovrebbe limitare l'internamento a siffatte categorie di persone, quando un sicario non affetto da alcuna turba psichica può essere altrettanto pericoloso per la società che certi criminali sessuomani?

Per quanto concerne la liberazione anticipata, l'iniziativa è contraddittoria: essa permette di liberare criminali pericolosi se nuove conoscenze scientifiche promettono una guarigione. Siffatti criminali potrebbero venir liberati senza un periodo di prova e senza sorveglianza.

Nella revisione della Parte generale del Codice penale invece una liberazione anticipata non è possibile. Inoltre anche i criminali non pericolosi non vengono mai liberati definitivamente, ma sono sempre sottoposti a un periodo di prova che può essere combinato a misure di sorveglianza; tale periodo di prova può venir protratto ogni volta che ciò si riveli necessario. Secondo me, tale possibilità costituisce un punto estremamente importante.

Concludo affermando che:

  • la revisione del Codice penale risponde in modo molto più deciso e adeguato ai timori degli iniziativisti ;
  • paradossalmente l'iniziativa lascia molte più "seconde opportunità" ai criminali pericolosi.

È questo il motivo per cui vi raccomando, unitamente alla Conferenza intercantonale dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia, come pure al Consiglio federale e al Parlamento, di respingere l'iniziativa.

Ultima modifica 19.01.2004

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