Riconoscimento da parte della Svizzera degli Stati che garantiscono una protezione adeguata dei dati

Conformemente alla LPD in vigore dal 1° settembre 2023, il Consiglio federale è incaricato di decidere se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale offre un livello adeguato di protezione dei dati. Il compito di valutare l’adeguatezza della protezione dei dati spetta all’Ufficio federale di giustizia.

L’articolo 8 OPDa definisce diversi criteri che devono essere presi in considerazione nella valutazione e precisamente:

a. gli impegni internazionali, in particolare nel settore della protezione dei dati;
b. lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo;
c. la legislazione vigente in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente;
d. l’effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e dei mezzi giuridici;
e. l’effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di poteri e competenze sufficienti.

L’Allegato 1 dell’OPDa contiene l’elenco degli Stati che dispongono di un livello adeguato di protezione dei dati. Questo elenco, che è vincolante, è riprodotto nella tabella qui di seguito.

Non va dimenticato che, sotto il regime della LPD in vigore fino ad agosto 2023, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) aveva stabilito un elenco indicativo degli Stati che offrivano una protezione adeguata dei dati, ma spettava sempre all’esportatore dei dati valutare se e assicurarsi che i dati fossero protetti in modo adeguato in uno Stato terzo. Questo cambierà con il nuovo regime.

Elenco di Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita una protezione adeguata dei dati

Stato, territorio, determinato settore di uno Stato o organismo internazionale

Informazioni complementari / documentazione

Germania*

 

Andorra***

 

Argentina***

 

Austria*

 

Belgio*

 

Bulgaria***

 

Canada***

Un adeguato livello di protezione dei dati è garantito se si applica la legge federale canadese "Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques", del 13 aprile 20005 nella sfera privata o una legge sostanzialmente simile di una provincia canadese. La legge federale si applica ai dati personali raccolti, trattati o comunicati nell’ambito di attività commerciali, a prescindere dal fatto che si tratti di organizzazioni quali associazioni, società di persone, singole persone o organizzazioni sindacali oppure di imprese disciplinate dal diritto federale quali installazioni, opere, imprese o attività imprenditoriali che ricadono sotto la competenza legislativa del Parlamento canadese. Le province Québec, British Columbia e Alberta hanno emanato una legge sostanzialmente simile alla legge federale; le province Ontario, New Brunswick, Terranova, Labrador e Nuova Scozia hanno emanato una legge sostanzialmente simile alla legge federale nell’ambito dei dati sanitari. In tutte le province canadesi la legge federale si applica ai dati personali ottenuti, trattati o comunicati alle imprese disciplinate dal diritto federale, compresi i dati sugli impiegati di queste imprese. La legge federale si applica anche ai dati personali trasmessi in un’altra provincia o in un altro Paese nell’ambito di attività commerciali.

Cipro***

 

Croazia***

 

Danimarca*

 

Spagna*

 

Estonia*

 

Finlandia*

 

Francia*

 

Gibilterra***

 

Grecia*

 

Guernsey***

 

Ungheria*

 

Isola di Man***

 

Isole Färöer***

 

Irlanda***

 

Islanda*

 

Israele***

 

Italia*

 

Jersey***

 

Lettonia*

 

Liechtenstein*

 

Lituania*

 

Lussemburgo*

 

Malta*

 

Principato di Monaco***

 

Norvegia*

 

Nuova Zelanda***

 

Paesi Bassi*

 

Polonia*

 

Portogallo*

 

Cechia*

 

Romania***

 

Regno Unito**

 

Slovacchia*

 

Slovenia*

 

Svezia*

 

Uruguay***

 

* La valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati include i trasferimenti di dati personali secondo la direttiva (UE) 2016/680 (Direttiva [UE] 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, p. 89).

** La valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati include i trasferimenti di dati personali in base a una decisione di esecuzione della Commissione europea che constata l’adeguatezza della protezione dei dati secondo la direttiva (UE) 2016/680.

*** La valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati non include i trasferimenti di dati personali nel quadro della cooperazione prevista dalla direttiva (UE) 2016/680.

 
Tabella: stato 1° settembre 2023

Ultima modifica 22.06.2023

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