Ripercussioni della Brexit sulla Convenzione di Lugano

La seguente panoramica riassume le ripercussioni della Brexit sulla Convenzione di Lugano (CLug): illustra l’impatto della Brexit sui procedimenti civili pendenti e sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, secondo l’Ufficio federale di giustizia (UFG). I giudici e altre autorità non sono vincolati dalle valutazioni dell’UFG.

1° gennaio 2021 come data decisiva

In conformità con l'articolo 126 dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, è stata istituita una fase di transizione che si concludeva il 31 dicembre 2020. Conformemente all'articolo 129 dell'accordo di recesso, il Regno Unito ha continuato ad essere trattato come uno Stato vincolato dalla CLug fino alla fine di questa fase di transizione. La Brexit ha quindi un impatto sulla CLug unicamente a partire dal 1° gennaio 2021.

Continuazione dell'applicazione della CLug alle decisioni pronunciate prima del 1° gennaio 2021

Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni pronunciate prima del 1° gennaio 2021 continuano ad essere retti dalla CLug. Ciò deriva dai principi generali del diritto internazionale e della procedura civile (diritti acquisiti, divieto della retroattività, principio della certezza del diritto), che si riflettono in parte nell'art. 1 Tit. fin. CC e nell'art. 196 LDIP (DTF 145 III 109 consid. 5.6) e che hanno ispirato l'art. 63 CLug. Questo corrisponde alla situazione giuridica tra l'UE e il Regno Unito per quanto riguarda il regolamento parallelo di Bruxelles I bis (art. 67 dell'accordo di recesso).

Il Tribunale federale sembra condividere questo punto di vista. Ha espressamente dichiarato applicabile la Convenzione di Lugano a un caso in cui l'intero procedimento cantonale e il deposito del ricorso hanno avuto luogo prima del 1° gennaio 2021 (sentenza 5A_697/2020 del 22 marzo 2021, consid. 6.1). Secondo una decisione del Tribunale Superiore di Berna (ZK 21 274 del 4 novembre 2021), la Convenzione di Lugano rimane applicabile anche al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività di sentenze rese nel Regno Unito prima della fine del periodo transitorio, anche se la domanda è stata presentata dopo il 1 gennaio 2021. Vedasi in questo senso anche Tribunale Cantonale di Zugo, decisione del 2 febbraio 2022.

Continuazione dell'applicazione della CLug ai procedimenti principali pendenti prima del 1° gennaio 2021

I giudici e le autorità adite rimangono competenti per le procedure principali avviate secondo la Convenzione di Lugano ancora pendenti il 1° gennaio 2021 (vedasi in questo senso il Tribunale federale, sentenze 4A_133 e 4A_135/2021, consid. 4.), anche se, secondo il diritto nazionale, la competenza non sarebbe più fondata. Ciò risulta dai citati principi del diritto internazionale e processuale civile. Per il Regno Unito, ciò deriva dalla legislazione nazionale sulla Brexit (Sec. 92 Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019).

L'art. 67(2) dell'accordo di recesso e la legislazione nazionale del Regno Unito sulla Brexit vanno anche oltre e prevedono l'applicazione delle regole precedentemente in vigore al riconoscimento delle decisioni emesse dopo il 31 dicembre 2020, se il relativo procedimento è stato avviato prima di tale data. Per la Svizzera, che non ha una disposizione esplicita in materia, la questione è controversa. Varie opinioni sono espresse nella letteratura.

Legge nazionale per i procedimenti principali avviati dopo il 2020

Per le procedure principali avviate dopo il 31 dicembre 2020, la competenza nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito sarà nuovamente determinata in base al diritto nazionale.

Anche il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni rese sulla base di procedimenti iniziati dopo il 2020 sono regolati dal diritto nazionale. Sono fatti salvi eventuali trattati internazionali che valgono tra i due Stati, come ad esempio la Convenzione dell’Aia del 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.

Relazioni future: eventuale nuova adesione alla Convenzione di Lugano

L'8 aprile 2020 il Regno Unito ha presentato una domanda di adesione indipendente alla Convenzione di Lugano. L’adesione richiede il consenso di tutte le parti contraenti (Danimarca, UE, Islanda, Norvegia, Svizzera). Il depositario inviterà il Regno Unito ad aderire non appena sarà stato ottenuto il consenso di tutte le parti. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla ratifica.

La Svizzera, l'Islanda e la Norvegia hanno acconsentito all'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano con comunicazioni datate rispettivamente 11 settembre 2020, 26 febbraio 2021 e 30 marzo 2021. L'Unione europea ha informato il depositario con lettera ricevuta il 28 giugno 2021 di non essere in grado di dare il suo consenso (« the European Union is not in a position to give its consent to invite the United Kingdom to accede to the Lugano Convention »).

Ultima modifica 29.08.2023

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