A partire dagli anni Settanta, a livello federale si è più volte cercato di creare un Ufficio del difensore civico. Un anno fa il Consiglio federale ha nuovamente esaminato l'istituzione di un Ufficio del difensore civico federale decidendo di non elaborare una relativa legge, poiché riteneva preponderanti gli argomenti a sfavore.
Il 4 luglio 2003 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) aveva adottato il progetto di legge federale sul difensore civico, incaricando nel contempo il Consiglio federale di svolgere la relativa procedura di consultazione. L'istituzione di tale figura si propone in primo luogo di rafforzare la fiducia della popolazione nelle autorità federali. La tutela ottimale degli interessi e dei diritti dei privati presuppone spesso la conoscenza dei rimedi giuridici e delle procedure amministrative. In quest'ambito l'Ufficio del difensore civico può fornire una prima serie di informazioni chiarificatrici, senza tuttavia potersi sostituire a una consulenza giuridica vera e propria. Pur non disponendo di poteri decisionali, il difensore civico può avere colloqui consultivi, come pure formulare raccomandazioni e proposte di accordo in via amichevole.
Il difensore civico è inoltre chiamato a prestare opera di mediazione per sbloccare situazioni di impasse tra persone fisiche o giuridiche e autorità federali. Egli può in tal modo contribuire a evitare processi e ricorsi costosi, nonché a individuare tempestivamente casi particolarmente problematici e disinnescare potenziali conflitti.
È previsto che il ruolo di difensore civico venga affidato a una personalità indipendente e nota in tutta la Svizzera. L'Ufficio consterà inoltre di un sostituto e di una segreteria permanente.
Ultima modifica 27.08.2003
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