Nel diritto vigente, la corruzione tra privati è perseguibile soltanto su querela della parte lesa. Questa condizione costituisce un ostacolo troppo elevato per il perseguimento efficace della corruzione di privati: dall’introduzione della norma nel 2006, non è mai stata pronunciata alcuna condanna. D’ora in avanti, la corruzione di privati, ad eccezione dei casi meno gravi, sarà dunque perseguita d’ufficio.
Attualmente la corruzione di privati è punibile solamente se conduce a una distorsione della concorrenza ai sensi della legge contro la concorrenza sleale (LCSl). La presente revisione trasferisce dunque le disposizioni penali pertinenti dalla LCSI al Codice penale, affinché diventi passibile di pena anche il pagamento di piccole somme, al di fuori delle classiche situazioni di concorrenza come l’assegnazione di grandi eventi sportivi.
Oltre a questi due punti centrali, la revisione amplia il campo d’applicazione delle disposizioni penali sulla concessione e l’accettazione da parte di pubblici ufficiali di un indebito vantaggio. I casi in cui i vantaggi saranno concessi non a un pubblico ufficiale ma, coscientemente, a un terzo allo scopo di influenzare un pubblico ufficiale saranno altresì puniti.
Documentazione
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Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)
(CP, RU 2016 1287)
Ultima modifica 20.04.2016
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