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Pubblicato il 6 settembre 2024

Arresto provvisorio

Per una persona oggetto di arresto provvisorio di polizia, fino alla condanna passata in giudicato vale la presunzione d’innocenza. Essa va quindi trattata di conseguenza. La presunzione d’innocenza è disciplinata ad esempio dagli articoli 10 lettera a del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU) e 10 del Codice di procedura penale (CPP).

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Nella sua attività di controllo, la Commissione esamina soprattutto le modalità del fermo preventivo e le condizioni di detenzione alla luce dei diritti fondamentali e dell’uomo, tra cui in particolare il diritto all’informazione, il diritto di avvalersi di un avvocato o di un medico e il diritto di informare terzi vicini alla persona arrestata. La CNPT esamina anche l’idoneità delle condizioni carcerarie del fermo preventivo di polizia. Le pertinenti norme e regole internazionali si trovano ad esempio nella Convenzione contro la tortura, nel Patto II dell’ONU, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nelle norme penitenziarie europee e negli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). A livello nazionale è determinante il CPP.