Carcerazione preventiva
La presunzione d’innocenza è un elemento fondamentale della carcerazione preventiva e pone determinati limiti alla privazione della libertà. È disciplinata ad esempio nell’articolo 6 paragrafo 2 CEDU e, nel diritto federale, negli articoli 32 capoverso 1 della Costituzione federale e 10 capoverso 1 CPP. In questo tipo di carcerazione occorre tenere conto dello statuto giuridico della persona detenuta, in quanto non condannata.
Negli istituti visitati, la Commissione ha constatato, tra le altre cose che, ad eccezione di un passeggio quotidiano di un’ora, le persone in carcerazione preventiva passano regolarmente 23 ore al giorno rinchiusi nelle loro celle. Anche queste persone dovrebbero poter passare una parte appropriata del giorno fuori dalla cella. La Commissione ha inoltre constatato che l’accesso ai contatti con l’esterno (p. es. accoglienza e sorveglianza di visite, accesso al telefono) è regolamentato in modo differente.
