Misure terapeutiche stazionarie
Al contrario delle pene detentive, le misure terapeutiche stazionarie non hanno una funzione riparativa. La premessa per il pronunciamento di una misura non è la colpa, ma la pericolosità e il rischio di recidiva della persona. Va pertanto ordinata soltanto se la pena, da sola, non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP).