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Pubblicato il 9 settembre 2024

Rinvii per via aerea

Nell’ambito dei suoi compiti legali, da luglio 2012 la Commissione accompagna i rinvii per via aerea del livello di esecuzione 4 ed esamina il trattamento delle persone da rinviare che in virtù di una decisione di allontanamento passata in giudicato si trovano in carcerazione amministrativa.

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Rivolge particolare attenzione all’applicazione adeguata dei mezzi coercitivi in occasione del trasferimento all’aeroporto, dei preparativi per il volo e del volo stesso, conformemente alle disposizioni della legge sulla coercizione (LCoe). La Commissione controlla anche la qualità dell’assistenza medica, il trattamento delle persone particolarmente vulnerabili (in particolare famiglie con figli) e il colloquio di preparazione, che valuta alla luce degli standard internazionali in materia di diritti dell’uomo e delle disposizioni del diritto federale.

Le norme internazionali determinanti si trovano soprattutto nella Convenzione contro la tortura, nella CEDU, nel regolamento Dublino III nonché negli standard del CPT e nella direttiva sul rimpatrio del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel diritto federale sono determinanti la legge sugli stranieri (LStr), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), la legge sulla coercizione (LCoe) e l’ordinanza sulla coercizione (OCoe).

Le osservazioni e le raccomandazioni che scaturiscono dal monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri sono oggetto di un dialogo istituzionale tra specialisti che si svolge periodicamente con i rappresentanti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM). Una volta all’anno la Commissione trasmette al Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti, per parere, un rapporto con le raccomandazioni.