Rinvii per via aerea
Nell’ambito dei suoi compiti legali, da luglio 2012 la Commissione accompagna i rinvii per via aerea del livello di esecuzione 4 ed esamina il trattamento delle persone da rinviare che in virtù di una decisione di allontanamento passata in giudicato si trovano in carcerazione amministrativa.

Le norme internazionali determinanti si trovano soprattutto nella Convenzione contro la tortura, nella CEDU, nel regolamento Dublino III nonché negli standard del CPT e nella direttiva sul rimpatrio del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel diritto federale sono determinanti la legge sugli stranieri (LStr), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), la legge sulla coercizione (LCoe) e l’ordinanza sulla coercizione (OCoe).
Le osservazioni e le raccomandazioni che scaturiscono dal monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri sono oggetto di un dialogo istituzionale tra specialisti che si svolge periodicamente con i rappresentanti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM). Una volta all’anno la Commissione trasmette al Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti, per parere, un rapporto con le raccomandazioni.