La CNPT pubblica il rapporto sul monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea

Berna, 08.07.2021 - Nel rapporto pubblicato in data odierna, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) presenta le raccomandazioni relative ai 37 trasferimenti effettuati dalla polizia e ai 23 rinvii coatti per vie aerea che ha monitorato tra aprile 2020 e marzo 2021, un periodo caratterizzato dal COVID 19. La Commissione ritiene inadeguate determinate pratiche che la polizia continua ad applicare. Inoltre, la Commissione stila un bilancio del controllo dei 25 rinvii su voli di linea, ossia dei rinvii dei livelli d’esecuzione 2 e 3, che ha monitorato tra novembre 2019 e marzo 2021.

Pratiche della polizia ritenute inadeguate

In generale, gli osservatori e le osservatrici della CNPT continuano a essere testimoni dell'eterogeneità delle pratiche cantonali in riferimento alla presa a carico e al trasferimento all'aeroporto dei rimpatriandi, in particolare per quanto riguarda il ricorso all'immobilizzazione. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure urgenti per armonizzare le pratiche della polizia nel quadro dei rinvii.

Pur constatando alcuni miglioramenti, la Commissione è rammaricata che il ricorso all'immobilizzazione parziale resti frequente sia nei trasferimenti che nell'organizzazione all'aeroporto. Nel suo rapporto, la Commissione esorta le autorità a rinunciare in linea di principio a qualsiasi forma di coercizione e a limitarne l'applicazione ai soli casi che rappresentano un pericolo immediato per il rimpatriando stesso o per l'altrui sicurezza. Ricorda inoltre che i minori non dovrebbero in nessun caso essere oggetto di misure coercitive e aggiunge che una diagnosi psichiatrica non basta da sola a giustificare il ricorso a mezzi coercitivi.

La Commissione giudica altresì inadeguate varie pratiche applicate nell'ambito dei rinvii, anche se vengono osservate in modo isolato: in particolare l'entrata senza preavviso in una cella, l'utilizzazione di cavigliere metalliche, il ricorso al casco d'allenamento, l'uso di una sedia a rotelle per trasportare una persona immobilizzata e la sorveglianza da parte di vari agenti di scorta di un rimpatriando immobilizzato su una sedia. Nel rapporto, la Commissione ribadisce inoltre con fermezza che i rimpatriandi devono essere informati in modo trasparente e in una lingua loro comprensibile sullo svolgimento del rinvio.

Controllo dei rinvii dei livelli d'esecuzione 2 e 3

Nel rapporto, la Commissione constata con preoccupazione che i rinvii del livello d'esecuzione 3 sono eseguiti senza essere chiaramente distinti da quelli del livello d'esecuzione 2, pur essendovi una differenza significativa tra i due livelli in riferimento alle misure coercitive autorizzate. La Commissione s'interroga sulla pertinenza di questi due livelli d'esecuzione e ritiene che si debba procedere a una riflessione approfondita in materia. D'altronde, il ricorso alle misure coercitive deve essere limitato esclusivamente ai casi che presentano un pericolo immediato per i rimpatriandi stessi e per altrui e la loro applicazione deve durare il minimo possibile. Infine, viste le misure coercitive autorizzate per i rinvii del livello d'esecuzione 3, dovrebbe essere garantito un controllo indipendente in particolare dei trasferimenti e dell'organizzazione all'aeroporto.


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Pubblicato da

Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
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Ultima modifica 17.12.2021

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