Applicazione differenziata di misure coercitive
Per quanto concerne l’accompagnamento dei voli speciali, la Commissione ha rivolto una particolare attenzione all’applicazione di misure coercitive, in particolare all’immobilizzazione. L’immobilizzazione parziale con manette è stata applicata sistematicamente; l’immobilizzazione integrale, invece, è stata applicata soltanto in via eccezionale, nel caso di persone particolarmente renitenti. Rispetto alle osservazioni pubblicate nel novembre 2011, la Commissione ha potuto constatare in quest’ambito un’applicazione più differenziata. Secondo la Commissione, tuttavia, è necessario compiere ulteriori progressi, affinché si ricorra all’immobilizzazione integrale in casi ancora più sporadici grazie all’impiego di una dialettica volta a evitare l’inasprimento dei conflitti
Impiego problematico di farmaci
La Commissione ha osservato quattro casi in cui sono stati somministrati tranquillanti contro la volontà dei rimpatriandi. In tale contesto ha ricordato le disposizioni giuridiche, segnatamente l’articolo 25 capoverso 1 della legge sulla coercizione (LCoe), secondo cui i medicamenti non possono essere impiegati come mezzi ausiliari, bensì soltanto su indicazione medica, in presenza di un rischio di grave danno alla salute o qualora sia seriamente minacciata la vita o l’incolumità fisica di terzi.
La Commissione ha ritenuto particolarmente preoccupante l’impiego di ketamina. Dal punto di vista medico, tale anestetico appare inadeguato per calmare stati di eccitazione psichica nel quadro dei rimpatri per via aerea. Una perizia medica eseguita su incarico della Commissione, inoltre, è giunta a conclusione che, in linea di principio, non si dovrebbero utilizzare sostanze psicotrope e anestetiche per tranquillizzare i rimpatriandi.
Scambio lacunoso di informazioni mediche
Nel periodo in rassegna, la Commissione ha constatato in misura crescente che lo scambio di informazioni mediche tra alcuni Cantoni e il personale sanitario incaricato dell’accompagnamento è notevolmente pregiudicato dal segreto professionale. Il personale medico accompagnante deve poter accedere obbligatoriamente a tutte le informazioni mediche rilevanti per il rimpatrio, altrimenti il rinvio risulta negligente. La Commissione ha ritenuto estremamente discutibile questa prassi, poiché pregiudica inutilmente la salute dei rimpatriandi. Chiede pertanto alle autorità cantonali di adottare provvedimenti urgenti per garantire lo scambio di informazioni mediche.
Prassi uniforme nei trasferimenti
La Commissione ha accompagnato in totale 22 trasferimenti in 16 Cantoni, riscontrando che esistono prassi assai divergenti sia per quanto concerne il fermo in cella sia riguardo all’impiego di misure coercitive. Mentre, in alcuni Cantoni, si ricorre sistematicamente all’immobilizzazione integrale durante il trasferimento, in altri, tale misura viene impiegata soltanto come ultima ratio. La Commissione ha pertanto raccomandato ai Cantoni, per motivi di proporzionalità, di mirare a una prassi uniforme in quest’ambito.
Dal luglio 2012, in virtù del suo mandato legale, la CNPT accompagna tutti i rinvii forzati per via aerea di livello di esecuzione 4.
Documenti
- Rapporto (PDF, 738 kB, 08.07.2013)
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Risque médicaux liés aux rapatriements sous contrainte de niveau 4 (PDF, 715 kB, 08.07.2013)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Presa di posizione della CNPT in merito alla perizia sui rischi medici legati al rinvio forzato di livello 4 (PDF, 399 kB, 08.07.2013)
- Parere del Comitato tecnico Ritorno e esecuzione degli al Iontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monito raggio deII‘esecuzione dei rinvil secondo ii diritto in mate na di stranieri (PDF, 233 kB, 08.07.2013)
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Stellungnahme des Kantons Luzern (PDF, 133 kB, 08.07.2013)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
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Prise de position du canton du Valais (PDF, 44 kB, 08.07.2013)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 08.07.2013
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