Quinto rapporto d’attività della CNPT

Berna. La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) pubblica oggi il quinto rapporto d’attività. Nell’ultimo anno la CNPT ha visitato diverse carceri preventive e ha esaminato per la prima volta anche istituti giovanili chiusi. Anche quest’anno, nell’ambito del monitoraggio dell’esecuzione del diritto in materia di stranieri, la CNPT ha accompagnato tutti i rinvii coatti per via aerea. La sua attenzione si è concentrata in particolar modo sulla conformità dell’esecuzione della detenzione preventiva ai diritti fondamentali e sull’esecuzione di misure di diritto civile e penale minorile in istituti giovanili chiusi. Il risultato dell’esame condotto su scala nazionale nel settore della detenzione preventiva è che, riguardo alla presunzione d’innocenza, le attuali modalità d’esecuzione della detenzione preventiva non tengono debito conto delle disposizioni in materia di diritti fondamentali.

Durante l’anno in rassegna, la CNPT ha visitato complessivamente 21 istituti detentivi in 11 Cantoni: sette carceri preventive, due istituti per l’esecuzione di pene, sei istituti per l’esecuzione di misure nell’ambito del diritto civile e penale minorile nonché tre istituti gestiti dalla polizia. Ha inoltre compiuto dei sopralluoghi nei Cantoni di Berna, Ginevra e Turgovia per verificare l’attuazione delle sue raccomandazioni.

Nell’ambito del monitoraggio dell’esecuzione del diritto in materia di stranieri, la CNPT ha accompagnato 46 rinvii coatti per via aerea di livello d’esecuzione 3 e 4 nonché 46 trasferimenti all’aeroporto.

Conformità dell’esecuzione della detenzione preventiva ai diritti fondamentali

A causa delle condizioni di detenzione eccessivamente restrittive cui sono talvolta sottoposti i detenuti in detenzione preventiva, l’attenzione della CNPT si è concentrata nell’ultimo anno sulle modalità d’esecuzione della detenzione preventiva. Dall’inizio delle sue attività nel 2010, la CNPT ha visitato complessivamente 26 istituti detentivi. Fondandosi su un accertamento peritale della detenzione preventiva dal punto di vista dei diritti fondamentali e dei diritti dell’uomo, la CNPT ha esaminato sette carceri preventive, in particolare nei Cantoni di Basilea Città, Berna, Nidvaldo, San Gallo, Zurigo e Vaud. I risultati di tale esame sono riassunti nel rapporto.

Tempi di reclusione eccessivi

La CNPT ha riscontrato la mancanza di un disciplinamento unitario, su scala nazionale, dell’esecuzione della detenzione preventiva, il che comporta differenze sostanziali delle condizioni di detenzione nei vari Cantoni. In particolare, la CNPT ha ritenuto eccessivi i tempi di reclusione, che, nella maggior parte degli istituti, superano le 20 ore al giorno. Anche l’offerta sportiva e occupazionale, spesso appannaggio esclusivo dei detenuti che stanno scontando una pena, ha messo in luce differenze considerevoli tra gli istituti esaminati. Sono pochi gli istituti in cui il regime di detenzione prevede l’esecuzione di gruppo.

Gestione restrittiva dei contatti con l’esterno

La CNPT ha ritenuto particolarmente problematiche le differenze nella gestione, talvolta molto restrittiva, dei contatti con l’esterno, in particolare riguardo alle visite dei familiari e l’accesso al telefono. Alla luce dei diritti fondamentali e dei diritti dell’uomo, la CNPT valuta eccessivi, in linea generale, i divieti di visita. Raccomanda pertanto alle autorità inquirenti e alle direzioni degli istituti di tenere debito conto del diritto alla vita privata e familiare all’interno delle direttive.

Considerazione insufficiente della presunzione d’innocenza

Dal punto di vista dei diritti fondamentali, le restrizioni che comporta la detenzione preventiva riguardo alla libertà di movimento dei detenuti e ai contatti con l’esterno scalfiscono, e talvolta ledono, il principio di proporzionalità. Le conclusioni della CNPT sono chiare: spesso le modalità d’esecuzione della detenzione preventiva non tengono sufficientemente conto della presunzione d’innocenza. La CNPT ritiene quindi che debba essere promossa su scala nazionale l’esecuzione di gruppo della pena detentiva. Già praticato in alcuni istituti, tale regime detentivo prevede un accesso adeguato alle attività sportive e occupazionali nonché un numero ragionevole di contatti con l’esterno. È l’unico modo per evitare che la misura coercitiva procedurale inflitta ai soli fini dell’inchiesta si tramuti in una pena a tutti gli effetti.

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Ultima modifica 23.06.2015

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