Differenze regionali nell’offerta terapeutica
Mentre nella Svizzera tedesca l’accento è posto in sostanza sulla terapia di gruppo, nella Svizzera romanda prevale la terapia individuale forense. In vista del reinserimento nella società hanno dato buona prova i programmi di esecuzione delle pene impostate sulla terapia ambientale. La Commissione ha pertanto raccomandato alle autorità di definire principi concettuali quanto più uniformi possibile e di prevedere, di volta in volta, una combinazione specifica tra terapia collettiva e individuale. Giudica i penitenziari chiusi poco adatti all’esecuzione delle misure a causa della spesso carente offerta di terapie ambientali e delle restrizioni nella libertà di movimento. Constata tuttavia con soddisfazione che singoli penitenziari chiusi sembrano aver fatto importanti progressi in questo campo.
Piani di esecuzione insufficienti
La Commissione ha criticato a varie riprese la parziale o completa assenza di piani di esecuzione negli istituti ispezionati, suggerendo di iniziare ad allestire il piano di esecuzione e a formulare obiettivi concreti e comprensibili non appena ha inizio la detenzione di modo che il piano sia pronto al più tardi entro tre mesi.
Regime sanzionatorio
La Commissione non giudica sempre opportuno il regime sanzionatorio applicato alle condotte indesiderate. Mentre le sanzioni negli istituti specializzati nell’esecuzione delle misure perseguono prevalentemente fini terapeutici, la Commissione constata che nei penitenziari chiusi le violazioni delle regole sono sanzionate disponendo arresti, non sempre indicati in termini terapeutici. Nel suo rapporto la Commissione raccomanda pertanto di tenere sempre conto dei disturbi psichiatrici nell’applicare la disciplina, di ponderare gli effetti di un eventuale arresto dal punto di vista terapeutico e di disporre ogni misura disciplinare con ordine formale. La Commissione specifica inoltre che collocare, talvolta per svariati mesi o anni, i detenuti in celle di sicurezza o in reparti di massima sicurezza sia insostenibile in un’ottica costituzionale e pregiudizievole all’esecuzione delle misure. La pericolosità di tali individui andrebbe affrontata con l’ausilio di strumenti terapeutici e non limitandosi ad applicare dispositivi di sicurezza.
Prassi restrittiva per il regime aperto
La Commissione critica anche la prassi restrittiva nel concedere il regime aperto, esortando le autorità di allentare tale prassi in vista del reinserimento nella società perseguito a medio termine, sempre tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza.
Informazioni di fondo
Tra il 2013 e il 2016 la Commissione ha ispezionato otto istituti per l’esecuzione stazionaria delle misure terapeutiche. Nel corso delle ispezioni ha focalizzato l’attenzione in particolare sull’offerta terapeutica proposta, le restrizioni nella libertà di movimento e l’applicazione di misure restrittive della libertà, esaminandole alla luce delle direttive internazionali e delle prescrizioni legali pertinenti. Nello stesso periodo ha incaricato l’Istituto di diritto penale e criminologia dell’Università di Berna di redigere uno studio sulla disposizione e l’esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie. Nel settembre del 2016, in occasione di una tavola rotonda, ha infine discusso con le competenti autorità e istituzioni cantonali su quanto emerso dalla verifica nazionale, facendo loro pervenire per parere il rapporto finale in febbraio dell’anno corrente.
Documentazione
(Questi documenti non sono disponibili in italiano)
- Gesamtbericht (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
- Rapport (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
- Stellungnahme KKJPD (PDF, 63 kB, 06.07.2020)
- Stellungnahme Kanton Solothurn (PDF, 834 kB, 06.07.2020)
- Stellungnahme Kanton St. Gallen (PDF, 919 kB, 06.07.2020)
- Stellungnahme Kanton Bern (PDF, 762 kB, 06.07.2020)
- Prise de position du canton de Genève (PDF, 750 kB, 06.07.2020)
- Prise de position du canton de Vaud (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
- Stellungnahme Kanton Aagrau (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
- Stellungnahme Kanton Zürich (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
- Studio dell’Istituto di diritto penale dell’Università di Berna
Ultima modifica 18.05.2017
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