Entrata in vigore di modifiche di leggi e ordinanze nel settore migratorio

Berna, 19.02.2020 - Il 1° aprile 2020 entreranno in vigore diverse modifiche di leggi e ordinanze. Il Consiglio federale ha fissato questa data nella sua seduta del 19 febbraio 2020. Le modifiche apportate dal Parlamento alla legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) concernenti in particolare la competenza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di pronunciare, nei confronti dei rifugiati riconosciuti, il divieto anche di recarsi in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza.

Il principio secondo cui ai rifugiati riconosciuti è vietato recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza è consolidato da anni: una violazione di questo divieto può portare alla revoca dell'asilo. Il Parlamento ha deciso nel dicembre 2018 di sancire tale divieto di viaggio – finora disciplinato in un’ordinanza - nella LStrI.

Nel dicembre 2018, il Parlamento ha inoltre introdotto anche la possibilità di vietare ai rifugiati riconosciuti i viaggi in Stati diversi da quello d’origine o di provenienza, in particolare in quelli limitrofi. Tale disposizione intende, in caso di sospetti fondati, evitare che questi viaggi servano in realtà a rendersi nello Stato d’origine o di provenienza. Il legislatore ha tuttavia lasciato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) – nel caso in cui quest'ultima pronunci un tale divieto – la possibilità di autorizzare eccezionalmente, nel singolo caso, viaggi per motivi importanti. Il Consiglio federale ha precisato questi motivi nell'ordinanza: essi sono limitati a malattie e incidenti gravi o al decesso di un parente stretto. In sede di consultazione alcuni partecipanti avevano ritenuto che i criteri che motivano un’autorizzazione dovessero essere definiti in modo più restrittivo, mentre altri partecipanti si erano espressi a favore di una maggiore flessibilità.

Ulteriori modifiche

Tra le modifiche di ordinanze che entreranno in vigore il 1° aprile 2020 figura inoltre la restrizione dell’obbligo dei datori di lavoro di rimborsare ai loro dipendenti le spese legate al lavoro distaccato in Svizzera. Oggi, tali spese devono essere rimborsate per l'intera durata dell'impiego. D’ora in poi, quest’obbligo si limiterà a 12 mesi. Altre modifiche disciplinano i diritti e i livelli d'accesso al nuovo sistema d'informazione della SEM per l'attuazione del ritorno (eRetour). Sono precisate le misure da adottare per la sicurezza e la durata di conservazione dei dati del sistema. Infine, sono precisati anche i limiti dell'uso della videosorveglianza all'interno e all'esterno dei centri federali per i richiedenti l'asilo.

Procedura di consultazione

Le modifiche di ordinanze sono state poste in consultazione dal 1° maggio al 22 agosto 2019. Le modifiche di legge e di ordinanze entreranno in vigore il 1° aprile 2020. Ulteriori modifiche di ordinanze per le quali non era necessaria una consultazione sono già in vigore dal 1° giugno 2019.


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Ultima modifica 30.01.2024

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